Art. 19 Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonche' quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
Pubblicazione ammessi e convocazione bando di concorso per 1 op. ecologico
CONCORSI / SELEZIONI - CORRENTI CON VIGENZA IN ALBO PRETORIO -
CONCORSI/SELEZIONI - ANCHE non PIU' VIGENTI
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